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RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE NELLA SICUREZZA DEL CANTIERE
Data pubblicazione : 22-04-2011

Le responsabilità del committente nella sicurezza del cantiere: guida per conoscere i propri doveri

Il Collegio dei Geometri e Periti Industriali di Udine ha pubblicato una guida chiara e semplice sulle responsabilità, anche penali, del committente relative alla sicurezza in cantiere.
Il committente viene definito dal Decreto Legislativo 81/2008 come il "soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione ...".
Assume automaticamente la funzione di committente chi, ad esempio,

·         in qualità di proprietario di una villetta, affida i lavori di tinteggiatura interna od esterna;

·         in qualità di locatario di un appartamento, affida i lavori di rifacimento del bagno;

·         in qualità di amministratore di condominio, affida i lavori di rifacimento del manto di copertura o di isolamento a cappotto dei muri;

·         in qualità di titolare d'impresa, affida i lavori di sistemazione degli uffici o di ampliamento della zona produttiva del suo capannone aziendale;

·         in qualità di proprietario di un lotto edificabile, affida i lavori di costruzione della sua nuova casa.

Egli ha precise responsabilità penali ed amministrative attribuitegli dalla legislazione vigente, come ad esempio:

·         designare il coordinatore per la sicurezza se necessario (pena l'arresto da 3 a sei mesi o l'ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.400)

·         accertare i requisiti del coordinatore

·         trasmettere il P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) a tutte le imprese invitate a presentare l'offerta (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 1.800)

·         comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore, in modo che venga anche riportato sul cartello di cantiere (sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 1.800)

·         vigilare sull'operato del coordinatore (pena l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da Euro 1.000 a Euro 4.800)

·         verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi (pena l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da Euro 1.000 a Euro 4.800)

·         trasmettere all'Amministrazione del titolo abilitativo (pena la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 1.800)

 

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