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VACCINI: LE NUOVE REGOLE PER LE ISCRIZIONI A SCUOLA
Data pubblicazione : 05-09-2017

LE NUOVE REGOLE SULLE VACCINAZIONI La nuova legge rende obbligatori i vaccini per mandare i figli a scuola. Ministero dell’Istruzione e ministero della Salute, con una circolare congiunta danno istruzioni alle famiglie in procinto di mandare i figli all’asilo o a scuola. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Le risposte alle domande più comuni ai dubbi.

Cosa devono fare i genitori dei bimbi non ancora vaccinati?

Per i bimbi non ancora vaccinati, in questa prima fase basta consegnare a scuola un’autocertificazione o la ricevuta della prenotazione dell’appuntamento per le vaccinazioni.

Quali sono le vecchie e nuove vaccinazioni obbligatorie?

Le vaccinazioni obbligatorie e gratuite, per bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, per legge sono salite a 9 (10 per i piccolissimi): antipoliomielitica, antidifterica, antitetanica e antiepatite B (già previste dalla normativa precedente) più antipertosse, antihaemophilus influenzae tipo B, antimorbillo, antirosolia, antiparotite e antivaricella (quest’ultima “solo” a partire dai nati nel 2017).

Non saranno necessarie 10 punture diverse: 6 vaccini possono essere somministrati contestualmente con la vaccinazione esavalente, 4 vaccini con la quadrivalente.

Quali sono le vaccinazioni raccomandate?

Non sono invece obbligatorie, ma “fortemente raccomandate”, altre 4 vaccinazioni: antimeningococco B, antimeningococco C, antirotavirus, antipneumococco.

Chi è esonerato dall’obbligo di vaccinazione?

Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione i bimbi e gli adolescenti immunizzati  per aver già contratto la malattia e quelli che si trovano in particolari condizioni cliniche attestate dal medico di famiglia o dal pediatra di base (ad esempio, pesanti reazioni allergiche a un vaccino somministrato in precedenza o ad uno dei suoi componenti). In caso di malattia, grave e documentata, le vaccinazioni possono essere posticipate.

Quali sono le condizioni per iscrivere i figli alle scuole d’infanzia?

Per poter essere accettati in asili nido, micronidi e scuola dell’infanzia pubblici e privati (non paritari), i bimbi devono aver fatto tutte le vaccinazioni previste dal calendario vaccinale per fasce d’età. In caso contrario, senza l’avvio del ciclo di vaccinazioni previste dalle norme, i piccoli non verranno ammessi. Porte chiuse, dunque, e senza eccezioni.

Che documenti presentare entro l'11 settembre 2017 per la fascia 0–6 anni?

Le informazioni date a voce non bastano. Visti i tempi stretti, per quest’anno scolastico sono state previste più opzioni. Entro l’11 settembre 2017 i genitori, i tutori o i soggetti affidatari devono presentare alla scuola d’infanzia prescelta per il figlio, indipendentemente dall’anno di frequenza:

- il certificato vaccinale del bambino;

- oppure la ricevuta della prenotazione di un appuntamento, per la somministrazione delle vaccinazioni, presentata per telefono, per e-mail (ordinaria o certificata) o con una raccomandata con avviso di ricevimento;

- oppure l’autocertificazione dell’avvenuta vaccinazione

- oppure l’autocertificazione dei motivi di esonero o di differimento della vaccinazione, purché si rientri nei casi previsti.

Che documenti presentare dopo per la fascia 0-6 anni?

Entro il 10 marzo 2018

Se a settembre 2017 è stata presentata l’autocertificazione dell’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, occorre consegnare il certificato rilasciato dal Servizio vaccinale dell’Azienda sanitaria di riferimento. Un minore, nel caso in cui il documento non dovesse essere prodotto, non sarà più accolto nelle strutture educative per l’infanzia.

Entro la fine dell’anno scolastico 2017-2018

Se a settembre 2017 è stata consegnata la documentazione che attesta l’impegno a regolarizzare le vaccinazioni del figlio, con la registrazione della prenotazione, bisogna presentare il certificato che attesta l’avvenuta vaccinazione o l’avvio del ciclo vaccinale. Questo documento può essere portato ai responsabili della struttura educativa anche durante l’anno, già dal giorno successivo a quello della vaccinazione. L’indicazione è “il prima possibile”.

I responsabili di nidi e materne dovranno segnalare all’Azienda sanitaria di riferimento i nomi e i dati del bimbi non vaccinati, per gli adempimenti successivi, multe comprese.

Quali sono le regole per la scuola dell'obbligo?

Il divieto di ammissione dei non vaccinati non vale per la scuola dell’obbligo. Bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni verranno accettati nelle scuole post infanzia (primo e secondo ciclo e centri di formazione professionale regionale) anche se non hanno fatto le vaccinazioni. La partecipazione a lezioni e attività dunque non sarà preclusa, ma genitori/tutori/affidatari corrono il rischio di essere multati.

Anche per gli studenti dalle elementari in avanti sono state previste alcune alternative. Questi gli adempimenti e le scadenze fissate per l’anno scolastico che sta per cominciare, sempre per le scuole pubbliche e le scuole private non paritarie.

Entro il 31 ottobre 2017

Deve essere presentata la documentazione dell’avvenuta vaccinazione, oppure l’autocertificazione (dell’obbligo assolto, di un rinvio giustificato o dell’esenzione), oppure la copia della prenotazione dell’appuntamento per il completamento del ciclo di vaccinazioni obbligatorie.

Entro il 10 marzo 2018

Se nel 2017 è stata presentata l’autocertificazione dell’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, occorre consegnare il certificato vaccinale rilasciato dal Servizio vaccinale dell’Azienda sanitaria di riferimento.

Entro la fine dell’anno scolastico 2017-2018

Se nel 2017 è stata presentata la documentazione che attesta l’impegno a regolarizzare lo stato vaccinale del figlio, cioè la prenotazione dell’appuntamento con gli operatori sanitari, va consegnato il certificato che prova l’avvenuta vaccinazione o l’avvio del ciclo vaccinale il prima possibile, già il giorno successivo alla data dell’adempimento e comunque entro il termine dell’anno scolastico.

Se entro il 31 ottobre 2017 non verrà consegnata alcuna documentazione o autocertificazione, la scuola dovrà segnalare il caso al Servizio vaccinale dell’Azienda sanitaria per gli ulteriori passi, multe comprese, come per i più piccoli.

Cosa succede se non si vaccinano i figli?

Se non si rispettano le nuove direttive, cosa che vale per tutti i tipi di scuole, il dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la mancata vaccinazione all’Azienda sanitaria, entro dieci giorni. L’Asl contatta i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo, finalizzato anche all’indicazione delle modalità e dei tempi per la regolarizzazione. Se i genitori/tutori/affidatari non si presentano, oppure poi non fanno somministrare il vaccino, scatta la contestazione formale dell’inadempienza.

La mancata vaccinazione comporta una sanzione amministrativa compresa tra 100 euro a 500 euro.

Prenotazioni e informazioni

Informazioni e istruzioni, per prenotare le vaccinazioni e avere chiarimenti, si trovano sui portali delle singole Regioni e delle Aziende sanitarie territoriali: gli indirizzi web si trovano facilmente utilizzando i comuni motori di ricerca.

Altro sito di riferimento è quello del ministero della Salute (www.salute.gov.it): tra i materiali messi online c’è anche il calendario dei vaccini per fasce d’età. Sempre in rete sono reperibili i moduli per le autocertificazioni (ad esempio in www.miur.gov.it, aprendo la copia della circolare sui vaccini, in questi giorni in home page).

 

Circolare

Modello autodichiarazione genitori

 

 

 

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