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PUNTUALE LA CONTROREPLICA DI CAGLIOTI
Data pubblicazione : 21-01-2014

Logo Rata conguaglio TARSU anno 2013. Al fine di porre fine alla querelle, il Consigliere rappresenta l’opportunità di chiedere  parere all’A.N.C.I.

  Al Signor sindaco

Al Signor assessore al Bilancio

Comune di Filadelfia

 



A riscontro della Vs nota di cui all’oggetto con la quale rispondete alla interrogazione presentata dallo scrivente ed assunta al protocollo dell’ente al n 301 in data 14 gennaio c.a. per evidenziarVi e richiederVi  quanto di seguito.

Nessun tentativo da parte dello scrivente nè da parte dei componenti il gruppo Uniti per Cambiare di ingenerare infondati dubbi nell’utenza “che possano portare ad effetti negativi sul buon andamento dei servizi” ma legittima attività di informazione e controllo nell’ambito e nei limiti della normativa.

È fuori dubbio l’apporto che quale gruppo di minoranza si è dato, o tentato di dare, pur sempre nei limiti delle diverse responsabilità assegnatoci dall’elettorato, nell’affrontare una tematica, quella relativa alla istituenda tares, il cui impatto economico, anche in considerazione dell’attuale periodo negativo, sarebbe stato a dir poco deflagrante.

A sostegno di quanto sopra parlano le ipotesi di aumenti percentuali che il nuovo balzello, se entrato in vigore, avrebbe comportato.

Vero però anche che in sede di conferenza dei capogruppi prima e nella seduta consiliare del 27 novembre u.s. dopo abbiamo richiesto di evitare l’aumento del 10% sulle tariffe rifiuti urbani manifestando l’esigenza di un momento premiante per quei cittadini che hanno concorso, e stanno concorrendo, alla buona riuscita della raccolta differenziata.

Venendo allo specifico della nostra interrogazione con il primo punto ci siamo premurati di chiedere il controllo a ché gli aumenti fossero mantenuti nella percentuale proposta dalla giunta e votata dal consiglio comunale.

Nessuno ha taciuto o cercato di nascondere l’importo pari a 30 centesimi di euro per ogni metro quadro dovuti allo Stato che di fatto vanno a produrre, assieme all’aumento disposta dalla giunta, un sensibile aumento dei costi rispetto a quanto ad esempio pagato nel 2012 anno in cui, a tenere conto della documentazione fornita dagli uffici, il costo del servizio rifiuti è stato maggiore al costo nell’anno 2013.

Altro aspetto non secondario e di certo impatto nelle (povere) tasche degli utenti sono le somme dovute a titolo di addizionale ex ECA e relativa maggiorazione (punto n 2 dell’interrogazione)

Sul punto non conveniamo con la risposta avuta con nota indicata in oggetto.

Abbiamo nella interrogazione presentata in data 14 gennaio u.s., ricordato che, il funzionario responsabile area tributi nella richiesta del luglio scorso e relativo alle due prime rate in acconto comunicava agli utenti che “a partire dal 1 gennaio 2013 il prelievo derivante dall’addizionale ex ECA (pari al 5%) e relativa maggiorazione (5%) è soppresso e pertanto non viene incluso nella determinazione della tassa”.

Ricordiamo che l’addizionale Eca (istituita a favore dei soppressi enti comunali di assistenza») del 5 per cento e la sua "maggiorazione" di pari importo (Meca) furono rispettivamente istituite dal Rdl 30 novembre 1937, n. 2145, e dalla legge 10 dicembre 1961, n. 1346.

Addizionale Eca abrogata, in un primo momento, dal Decreto Legge 22 dicembre 2008, n. 200 ma mantenuta in vigore dalla  mancata conversione, nei termini di legge, del richiamato decreto legge.

Venendo ai giorni nostri l’abrogazione delle due addizionali è ora prevista, con effetto dal 1 gennaio 2013, dall’articolo 14, comma 46, del Dl 6 dicembre 2011, n. 201 ai sensi del quale “a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani,sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria,compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza”

Il passaggio all’istituto della TARES dai vari tipi di riscossione (TARSU, TIA1, TIA2 ecc) in vigore sino al 31 dicembre 2012 è stato sospeso dando la possibilità agli enti comunali di mantenere, anche per l’anno 2013, il sistema di determinazione delle tariffe e copertura delle spese  in vigore nell’anno 2012.

 

Infatti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 4-quater, del D.L. 102/2013, convertito con modifiche dalla L. 124/2013 “in deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla  legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso”.

 

Il dettato normativo richiamato parla specificatamente di determinazione costi del servizio e le relative tariffe ed è fuori di ogni dubbio che la natura dei pagamenti relativi all’addizionale e maggiorazione ECA non è tariffaria, essi non concorrono alla determinazione della tariffa sul servizio ma ne sono appunto una addizionale percentualmente determinata della stessa.

Pertanto il ritorno al sistema impositivo anno 2012 riguarda specificamente  la tariffa e la determinazione della stessa ( nel caso della tarsu importi in relazione ai metri quadri, e,  per quel che ci riguarda, nelle modalità e termini di cui al regolamento comune di Filadelfia approvato nella seduta consiliare n 3 del 29 gennaio 1996) mantenendosi, in assenza di espressa disposizione normativa, l’abrogazione dell’addizionale e maggiorazione ECA la cui abrogazione non risulta sospesa dalla legge 124/2013.

Né valgono a sostegno del mantenimento del pagamento in questione l’asserzione, pagina 2 nella risposta di cui all’oggetto, non suffragata da nessuna disposizione normativa che  “ritornano nel calcolo (che viene fatto automaticamente , e sempre previsto dalla legge),  le addizionali ex eca”.

 

In considerazione della problematica sollevata e dei dubbi interpretativi della norma si chiede vengano adottate ogni misura che si riterrà necessaria ed urgente in autotutela e contestualmente si rappresenta l’opportunità di chiedere  parere in merito all’Associazione Nazionale Comuni d’Italia atto a dirimere ogni ulteriore dubbio .

 

Filadelfia 21 gennaio 2014

                                                                            Il Capogruppo consiliare Uniti per Cambiare

                                                                                        Caglioti Gaetano Walter

 

        

 

 

 

 

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