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Notizie dal Comune
Nota di risposta sul comunicato di Uniti per Cambiare del Dott. Caglioti, con l'invito ad andare cauti quando si parla di certi argomenti in quanto si potrebbero arrecare danni gravi e seri all'ente e danni erariali seri invitando i cittadini a non pagare i tributi.
Intanto occorre da subito dire che parlare di “bufera sulla tarsu” come titola la Gazzetta del Sud in data odierna, sembra alquanto eccessivo, la discussione verte solo sul 10% delle addizionali Eca dell’intero ammontare e nessuna altra voce. In seconda battuta il silenzio dell’Amministrazione è dovuto al fatto che l’Anci a cui è stato chiesto un parere ancora non ha dato risposta. Pur tuttavia, ad oggi ed a nostro avviso, la questione potrebbe essere riassunta nei seguenti termini.
Vi sono sul punto due interpretazioni nettamente distinte e contrarie: l’una si sofferma sulle circostanze che in assenza di espressa disposizione normativa, l’abrogazione dell’addizionale e maggiorazione ECA non risulta essere stata sospesa dalla legge 124/2013 e l’altra che se il Comune, come nel nostro caso, decida di rimanere a Tarsu, torna ad applicarsi l’addizionale ex Eca del 10%, in quanto la stessa va considerata nel calcolo dei costi.
L’orientamento costante sul punto sembra essere quello dettato in materia dalla Corte dei Conti. Sul punto, infatti, l’IFEL – fondazione ANCI, l’associazione dei comuni italiani, ha espressamente dichiarato che se il Comune vuole rimanere a Tarsu, torna ad applicarsi l’addizionale ex Eca del 10%, cosi come previsto dalla Corte dei Conti nei suoi ultimi Pareri e sentenze.
Corte dei Conti Lombardia nel parere n. 146 del 24.04.2009, tanto afferma: “ l’Amministrazione comunale è tenuta, in ogni caso, a determinare le tariffe della Tarsu, in modo tale da assicurare che il gettito relativo, ivi compresa l’addizionale, non risulti superiore al costo del servizio”; pertanto, l’addizionale ex Eca va considerata nel calcolo della copertura dei costi, anche alla luce del mutato quadro normativo ( dal 1.01.1996 l’ex Eca viene incamerata dai comuni). Invero, continua Corte dei Conti Lombardia, gli introiti riscossi a tale titolo non trovano alcuna collocazione nel bilancio di previsione, contrariamente al tributo provinciale ( altra addizionale Tarsu): anche dal certificato di conto consuntivo si evince che la Tarsu viene considerata una unica voce ( comprensiva anche dell’ex Eca che confluisce nella Tarsu) quindi nei documenti contabili non vi è alcuna indicazione degli importi riscossi ex Eca, somme pertanto da ritenersi ricomprese nella Tarsu. Inolte, il rapporto di copertura dei costo risulterebbe falsato dal mancato inserimento dell’ex Eca ( che costituisce una entrata inscindibile connessa a Tarsu) e potrebbe comportare uno sforamento della copertura massima del 100% dei costi del servizio, il quale costituisce il limite globale massimo del fondamento della tassa, con la conseguenza che l’eventuale eccedenza sarebbe acquisita dal comune in carenza assoluta di potere impositivo e potrebbe costituire oggetto di azione di restituzione da parte dei consumatori.
Sul punto Corte dei Conti per il Piemonte, poi, delibera 327/2012, cosi afferma : “ l’addizonale eraraiale ex Eca, devoluta direttamente ai Comuni dal concessionario della riscossione ai sensi dell’art. 3, comma 39, della legge 28 dicembre 1995, n.. 549, ha finito col perdere la sua funzione originaria di tributo ambientale autonomo collegato al tributo speciale per il deposito in discarica, per risolversi in una mera appendice della TARSU, di cui condivide ormai i presupposti, funzioni e limiti…….l’identità di funzione tra l’addiizonale ex eca e la Tarsu esclude che il gettito dell’addizionale comunale possa essere destinato a finalità diverse dalla copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti”.
Per l’Ifel, quindi, che è già una fondazione Anci, la questione deve essere inquadrata secondo quanto stabilito dalla Corte dei Conti che in materia, come sopra riportato, si è espressa nel senso di considerare le addizionali Eca ed ex Eca nelle voci per l’incidenza di copertura dei costi e quindi, in quanto tali, applicabili nel momento in cui si è deciso di rimanere a Tarsu.
Alla luce di quanto detto e nelle more, non sembra ci possano essere prese decisioni diverse, anche perché tecnicamente non praticabili e gravemente lesive degli interessi dell’Ente, sanzionabili come danno erariale, e pertanto invitiamo i cittadini a rispettare i termini per il pagamento del saldo della Tarsu. Ove si dovesse ulteriormente chiarire la questione nel senso opposto, il comune provvederebbe ad effettuare il rimborso delle somme non dovute.
L’Assessore Il Sindaco
Caruso Bruno Giovanni De Nisi Maurizio