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LA DISCUSSIONE SULLA TARSU: CONTRO-REPLICA
Data pubblicazione : 27-01-2014

Caglioti Caglioti:  ultima puntata... nessuna istigazione a non pagare i tributi visto che l'addizionale ex ECA non ha più natura tributaria

 

Noi non chiediamo ai cittadini di non pagare le tasse, chiediamo che i cittadini non paghino somme presumibilmente non dovute.

Nel merito dell’ennesima risposta.

L’atto, invito a valutare l’autoriduzione della somma a conguaglio tarsu 2013, da qualcuno definito “atto terroristico” ha raggiunto quelli che erano le sue finalità.

Stamane infatti ci è pervenuta una nota da parte dell’Amministrazione, a firma del Sindaco e dell’Assessore al Bilancio, nella quale si comunica che è stata avanzata richiesta di parere e che “il silenzio dell’Amministrazione è dovuto al fatto che l’Anci a cui è stato chiesto un parere ancora non ha dato risposta”  nonché, cosa più importante, l’impegno, riporto testualmente dalla risposta a che “Ove si dovesse ulteriormente chiarire la questione nel senso opposto, il comune provvederebbe ad effettuare il rimborso delle somme non dovute”

Dobbiamo fidarci?

Direi di si... tanto controlliamo....

Nell’attendere le determinazione che riterranno di adottare ANCI, Ministero dell’Interno o Corte dei Conti, mi permetto evidenziare come, anche nella risposta dell’Amministrazione, che di seguito pubblico, vi sono elementi che supportano le tesi da me sostenute nel gruppo uniti per cambiare circa la non fondatezza relativa alla richiesta di pagamento delle somme a titolo di addizionale e maggiorazione ex ECA.

L’Amministrazione richiama correttamente due pronunce della Corte dei Conti

Quella della sezione regionale di controllo Lombardia nel parere n. 146 del 24.04.2009, quando afferma: “ l’Amministrazione comunale è tenuta, in ogni caso, a determinare le tariffe della Tarsu, in modo tale da assicurare che il gettito relativo, ivi compresa l’addizionale, non risulti superiore al costo del servizio”;

Quella della sezione regionale di controllo Piemonte delibera 327/2012, ai sensi della quale: “l’addizionale erariale ex Eca, devoluta direttamente ai Comuni dal concessionario della riscossione ai sensi dell’art. 3, comma 39, della legge 28 dicembre 1995, n.. 549, ha finito col perdere la sua funzione originaria di tributo ambientale autonomo collegato al tributo speciale per il deposito in discarica, per risolversi in una mera appendice della TARSU, di cui condivide ormai i presupposti, funzioni e limiti…….l’identità di funzione tra l’addizionale ex eca e la Tarsu esclude che il gettito dell’addizionale comunale possa essere destinato a finalità diverse dalla copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti”.

Dalle richiamate pronuncia si ricava letteralmente  come l’addizionale ex ECA perduta la sua natura tributaria sia divenuta una “ mera appendice della TARSU” con la finalità di concorrere a coprirne i costi  “assicurare che il gettito relativo, ivi compresa l’addizionale, non risulti superiore al costo del servizio” 

L’addizionale in questione non è quindi né elemento di costo né elemento che determina la tariffa, anzi la sua determinazione, in soldoni, è determinata percentualmente ( 10 % totale) dalla tariffa stessa e serve a coprire i costi del servizio. 

La stessa Amministrazione nel richiama correttamente il disposto di cui all’art. 14 comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22.12.2011 n. 214,  evidenzia come  per l’anno 2013 il Comune “ può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore per tale anno” 

Determinare , lo ribadisco, i costi e le  tariffe non le appendici alla stessa o elementi destinati alla copertura dei costi stessi.

Come lo stesso assessore ci insegna, essendo avvocato, l’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale ( R.D. 16 marzo 1942 n 262)  dispone che “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato delle parole secondo la connessione di esse e della intenzione del legislatore...”

Non vi è inoltre un, come asserito dall’amministrazione,  “orientamento costante sul punto sembra essere quello dettato in materia  dalla Corte dei Conti”

La novità normativa, novembre 2013, non ha ancora portato a decisioni in merito, potremmo essere noi quelli che la sollecitano se il comune inviasse la richiesta di parere, in attuazione dall’art. 7 comma ottavo, della legge 5 giugno 2003, n. 131,  anche alla Corte dei Conti sezione di controllo Calabria, il cui parere sarebbe, sebbene in tempi più lunghi, certamente più probante di quello dell’ANCI.

Quanto sopra trova conferma nel fatto che gli unici richiami sono pareri del 2009 e 2011 sulla natura ed applicabilità dell’addizionale per altro in contesto diverso da quello in oggetto.

Risibile infine il parere succintamente riportato ad opera dell’IFEL – fondazione ANCI, l’associazione dei comuni italiani, ai sensi del quale se  il Comune vuole rimanere a Tarsu, torna ad applicarsi l’addizionale ex Eca del 10%, cosi come previsto dalla Corte dei Conti nei suoi ultimi Pareri e sentenze.

Quali pareri e quali sentenze (preciso che la Corte dei Conti in materia di finanza locale  non emette sentenze ma deliberazioni e questa la dice tutta sull’attendibilità di chi ha espresso il parere)?

 

Tra l’altro il parere richiama un presunto principio da parte dei giudici contabili lombardi di cui non vi è traccia nella deliberazione in questione.

Risibile infine la tesi, che a dire il vero l’amministrazione comunale non ha richiamato, ma riporto io per completezza di informazione , secondo la quale l’addizionale e relativa maggiorazione ex ECA perduta la natura tributaria sarebbe diventata un costo.

Un costo di che?

Non ci vogliono studi giurisprudenziali approfonditi per capire la differenza tra una somma che è un costo per l’ente e una somma, come nel nostro caso e per come ribadito dalle deliberazioni richiamate dalla stessa amministrazione, destinata a coprire i costi.

La stessa amministrazione scrive che l’addizionale va considerata nel calcolo della copertura dei costi e la legge sospensiva della TARES  lo ribadisco parla di determinazione, non copertura, dei costi .

Determinare quanto è un costo e stabilirne la copertura sono cose ben diverse.

Tanto e vero che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, comma 4-quater, del D.L. 102/2013, convertito con modifiche dalla L. 124/2013 oltre alla possibilità di deroga ai comuni e al mantenimento delle somme dovute allo Stato ( 30 centesimi di euro per metro quadrato 9 si conclude  con“.... Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

 

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