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RIGETTO MOZIONE DI DECADENZA A DIACO.
Data pubblicazione : 09-11-2012

Bruno CarusoDal Capogruppo consiliare del PD Bruno Caruso riceviamo e pubblichiamo il documento presentato in Consiglio comunale a sostegno della proposta di rigetto della richiesta di decadenza del Presidente del Consiglio Comunale Tommasino Diaco.

Il sottoscritto Avv. Caruso Bruno Giovanni, Capogruppo del Partito Democratico in questo Consiglio Comunale, anche in nome e per conto di tutti i componenti dello stesso Gruppo Politico, firmatari della presente, preliminarmente, esprimono la propria vicinanza umana ed istituzionale al Presidente del Consiglio, vittima, a nostro parere, di un ingiustificato ed immotivato attacco politico di parte.

La discussione che anima il presente consiglio, si auspica, si mantenga nel solco della serena dialettica delle parti e nello specifico, lungi dal rappresentare un processo soggettivo, si articoli sui temi prettamente tecnico-giuridico-amministrativi che sono il solo contenuto dell’ordine del giorno.

E su questa base ci sia consentito, da subito, ribadire con forza che la cosiddetta “mozione a sostegno della richiesta di decadenza del Presidente del Consiglio Comunale di Filadelfia”, a nostro avviso, assume le caratteristiche precipue di una “mozione di sfiducia” di natura politica, e che per tale motivo, già da ora, rigettiamo con forza, sia dal punto di vista giuridico che nel merito, con le argomentazioni che di seguito saranno esplicitate.

Com’è noto, la figura del presidente del consiglio comunale è stata introdotta dal comma 3 bis dell’art. 31 della legge 8.6.1990 n. 142, aggiunto dall’art. 11, comma 3 della legge 3.08.1999 n. 265, e prevista come obbligatoria per le province e i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e facoltativa, in base ad eventuale previsione statutaria, nei comuni con popolazione fino a tale soglia demografica.

Cosi come siamo a conoscenza, e diamo per scontati, tutti i riferimenti normativi, giurisprudenziali e dottrinali, contenuti nella premessa della mozione dei consiglieri di minoranza, ai quali, ove necessario, se ne potrebbero aggiungere molti altri sia in senso favorevole che contrario, nei quali la figura istituzionale del presidente del consiglio viene sintetizzata quale garante dell’effettività dei diritti dei consiglieri, con compiti che si esplicano nel consentire un regolare e corretto svolgersi dei lavori del consiglio stesso, secondo l’elencazione dell’art. 39, commi 1 e 2, seconda proposizione del D.Lgs. 267 del 2000.

 Ora, a nostro modestissimo parere, il dibattito necessita di alcune differenziazioni tecnico-giuridiche, per far comprendere il perché delle conclusioni da noi addotte.

Pensiamo infatti che già il testo con l’argomento dell’ordine del giorno richiesto dai gruppi di minoranza “ mozione a sostegno……, sia passibile di interpretazione, nel senso di una declaratoria di inammissibilità in quanto la natura istituzionale del presidente del consiglio vieta, secondo costante orientamento dottrinale, la mozione di sfiducia, in quanto strumento prettamente di natura politico e quindi di parte, che nulla ha a che vedere con i compiti – ribadiamo – istituzionali del presidente stesso.

E noi, e scusateci se lo pensiamo ed insistiamo, diciamo chiaramente che la Vostra è una vera e propria mozione di sfiducia, ammantata di pseudo motivazioni, riguardo a presunti comportamenti, omissioni ed incompatibilità, che mal celano, una proposta di deliberazione che si caratterizza quale atto amministrativo ad alto contenuto politico.

 E questo, non solo alla luce di quanto sopra richiamato in termini di costante dottrina e giurisprudenza, ma anche alla luce del dettato costituzionale, non è ammissibile, in quanto le funzioni istituzionali del presidente subirebbero un serio declassamento se costantemente minacciate dalla possibilità di sfiducia fondata su motivazioni esclusivamente politiche, e, dunque, di parte.

Pur convinti di questa tesi e quindi, convinti che trattandosi la Vostra mozione, di mozione politica e quindi inammissibile, non ci sottraiamo, in subordine, alla discussione sulla dichiarazione di decadenza o revoca del Presidente Diaco Tommasino.

Ed anche qui, preliminarmente, ci sia consentito esternare alcuni concetti in punto di diritto.

A fronte della rilevanza dei compiti ascritti al presidente del consiglio comunale, la legge non prevede l’istituto della sua revoca, demandandone la disciplina alla fonte statutaria e regolamentare, che ne deve disciplinare il modo, i requisiti formali e sostanziali, le modalità di discussione e di votazione, inducendo, anche in questo caso, che l’ufficio di presidenza abbia una connotazione squisitamente istituzionale.

La dottrina e la giurisprudenza, anche in tal senso, sono chiarissime: il potere di revoca da parte del Consiglio comunale deve trarre origine da una espressa e puntuale disciplina statutaria e quindi non può essere riscontrata dalla legge, che non c’è, o da principi generici per analogia.

Tutto questo per richiamare l’attenzione del Consiglio sulla circostanza che lo Statuto Comunale, lungi dal contenere una normazione e/o regolamentazione come sopra specificata, prevede solo – e dico solo - la possibilità che il presidente venga revocato, dietro presentazione di apposita istanza da parte dei consiglieri e votata a maggioranza assoluta.

 Appare chiaro che non siamo in presenza di nessuna forma di cautela che abbia lo scopo – secondo la giurisprudenza costante – di enucleare un regime di stabilità dell’ufficio di presidenza.

 Anche alla luce di questo, riteniamo quantomeno forzata la procedura in itinere, che priverebbe il Presidente di quelle garanzie che la sua funzione istituzionale, elevata a rango costituzionale, deve avere riconosciute, auspicando, pertanto, un intervento del consiglio al fine di integrare la previsione statutaria e regolamentare in tal senso.

 E comunque, sebbene sicuri che le argomentazioni preliminari sopra richiamate, non possano essere superate, non ci vogliamo sottrarre, nel merito, alla discussione sulle presunte motivazioni a sostegno della mozione e/o dichiarazione di decadenza e/o revoca, il cui dettato evidenzia senza alcun dubbio, la pretestuosità degli argomenti che si vorrebbero giustificativi di un comportamento del Presidente Diaco Tommasino, “ strumentali all’attuazione di un determinato indirizzo politico-programmatico della maggioranza" .

 E veniamo quindi, nello specifico, agli argomenti contestati da parte dei firmatari la mozione a sostegno:

1) totale mancanza di terzietà e indipendenza dall’esecutivo

E per tale motivo si contesta la evidente incompatibilità a rivestire la sua carica, perché, si dice che: a) il Presidente ha accettato la delega allo sport e tempo libero, etc

La materia, si sa, è oggetto di aperta discussione in tutte le parti d’Italia. Ovunque, basta andare su internet per rendersene conto, la presunta incompatibilità tra le funzioni di consigliere comunale e delega assessorile o, come nel caso di specie, tra presidente del consiglio e deleghe su alcune materie, cosi come indicate e previste nello Statuto comunale, tiene banco. Ed in tanti casi tale presunta incompatibilità è stata oggetto di proposte di revoca dalla carica cui i soggetti erano preposti. Senza volere qui riproporre argomentazioni che sono state già affrontate nella discussione sul punto di modifica al nostro Statuto comunale, cosi come votato da questo consiglio  (delega funzionale o meno, svolgimento della stessa etc, rilevanza esterna) vorrei intanto elencare un pò di comuni italiani ( e non nello Zimbawe) nei quali il presidente del consiglio ricopre anche funzioni di assessore, capogruppo consiliare etc: comune di Piossaco (TO) il regolamento del comune prevede le deleghe espressamente al presidente; cComune di Peschici, il presidente ha la delega all’urbanistica; comune di Pontremoli delega alla sanità; comune di Pianella delega all’informatizzazione; Comune di Anguillara Sabazia delega all’urbanistica; comune di Maleo (LO) delega all’urbanistica; comune di Sant’angelo (PE) delega all’innovazione tecnologica; comune di Caorle delega al turismo e cosi via tanti altri.

Ma fondamentale appare per il nostro caso, la mozione di sfiducia o richiesta di revoca, presentata nel comune di Campomarino, dove il presidente del consiglio rivestiva pure la carica di assessore; e dove, la stessa maggioranza investiva del problema il Ministero dell’Interno il quale con parere n. 0002832 del 27 febbraio 2012, ha reso noto che tale incompatibilità non è configurabile.

A parere del Ministero dell’Interno, quindi, non è configurabile l’incompatibilità tra le funzioni di presidente del consiglio ed assessore.

Ora alla luce di quanto sopra, apparirebbe superfluo entrare nel merito delle singole contestazioni mosse a sostegno della tesi della minoranza; ma poiché tali presunte motivazioni non appaiono altro che argomenti a sostegno di una sfiducia politica, non ci esimiamo dal contestarle una per una.

Contestiamo, infatti, che una semplice comunicazione alla società sportiva, informativa di provvedimenti adottati o in corso di adozione da parte dell’amministrazione comunale, sia un atto di rilevanza esterna.

Cosi come contestiamo le generiche partecipazioni e organizzazioni di presunte iniziative, delle quali non si fa alcuna menzione nel dettaglio, di competenza della Giunta.

1b) E da ultimo risulta non corrispondente al vero l’affermazione che il Presidente del consiglio faccia parte o svolga funzioni di indirizzo gestionale(????) in associazioni presenti sul territorio. Se ne siete a conoscenza e avete le prove documentali esibitele, altrimenti prendete per buona la nostra affermazione che Vi informa che il presidente Diaco Tommasino non fa parte di nessun consiglio direttivo, o di amministrazione, o di altro, in nessuna associazione presente sul territorio di Filadelfia.

 

2) mancata tutela della dignità del consiglio comunale e dei consiglieri

 Sub a1) come si può addossare al presidente del consiglio alcuna responsabilità in merito agli argomenti addotti in questa punto? Quale offesa è stata perpetuata nei confronti del consiglio comunale e nei confronti dei consiglieri, portando all’ordine del giorno un convenzione che per i motivi ampiamente discussi in quella seduta, non era modificabile in quel momento, in quanto il comune di Francavilla, veniva spiegato dalla maggioranza, e non dal presidente, da li a poco avrebbe votato e non poteva quindi ripronunciarsi sulla stessa? Se è legittimo protestare contro un atto politico da parte dell’amministrazione; che ci azzecca il presidente del consiglio???

Sub a2) ma di quale imposizione stiamo parlando? La maggioranza porta in consiglio una proposta.- bozza di convenzione preliminare, che solo successivamente sarà riportata in consiglio, e di questo quale responsabilità deve e può essere addossata al presidente del consiglio???

Sub b1) riproporre oggi, a distanza di tempo, un argomento sul quale il consiglio comunale ha ampiamente e democraticamente discusso, ossia le modalità di convocazione in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo anno 2011, ( convocazione che era stata effettuata secondo i regolamenti vigenti al tempo e che guarda caso, successivamente sono stati modificati concordemente) è oltremodo pretestuoso e frutto solo di una volontà di allungare il brodo delle motivazioni, tutte inconsistenti e superate; nel dettaglio ricordano anche i muri che il presidente, nel corso dell’animata discussione, ha concesso a tutti i consiglieri di discutere del punto ampiamente e a volte sorvolando su atteggiamenti anche offensivi che hanno leso la personalità e la professionalità dei componenti della maggioranza, fatti accaduti anche in altri consigli;

sub 2) il presidente ha dolosamente operato in palese violazione …. Per la mancata convocazione del consiglio comunale…

aggiungiamo noi, convocato non dal Sig. Prefetto, ma su indicazione dello stesso e su questo aspetto, cosi fresco, come non ribadire con forza che in questo ultimo caso la comunicazione del presidente era solo mirata a far scaturire una precisazione da parte dei consiglieri di minoranza che avevano avanzato la richiesta di convocazione del consiglio, su un argomento ritenuto, a torto o a ragione, come manifestamente estraneo alle competenze consiliari e quindi motivo legittimo di diniego della riunione dello stesso consiglio. E questo aspetto è corroborato dalla previsione di uno specifico iter sanzionatorio, che prevede all’art. 39, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 un’apposita diffida, prodromica all’attivazione dei poteri sostitutivi del prefetto, con ciò escludendo che la presunta omessa convocazione, ove non qualificata dall’inerzia successiva alla diffida, possa assurgere ex se a consistenza di grave violazione, ed a fortiori violazione tout court di doveri da parte del presidente.

Sub b3) contestiamo vivamente che vi sia un atteggiamento di silenzio nei confronti dell’amministrazione sul tema delle interrogazioni, anche perché alle stesse si è sempre data risposta scritta e/o orale; anche su argomenti sui quali occorre rispondere più volte con puro intento defatigatorio e continuo ricorso alle comunicazioni al Prefetto, al quale puntualmente riscontriamo; sub4) non ci sembra infine di poter considerare come tali i motivi posti a conclusione della mozione, in quanto di natura assolutamente interpretativa di comportamenti soggettivi a qui il presidente ha posto con molta fatica, e non per sua colpa, a freno. Da ultimo ci permettiamo di ricordare che, dopo un breve periodo nel quale la conferenza dei capigruppo ha operato in maniera veramente costruttiva, a seguito di presunte e mai da noi compresi, rilievi mossici dalla minoranza, gli stessi non solo hanno esternato di non volere più prendere parte alle stesse, ma nei fatti a quelle ultime convocate, non hanno partecipato. L’auspicio da noi sempre esternato è quello di una ripresa del dialogo anche per migliorare i lavori del consiglio comunale stesso.

 

* *

In conclusione, nelle fattispecie sopra riportate, non si ravvisa nessun comportamento non conforme ai compiti istituzionali, all’imparzialità della funzione ed agli obblighi di garanzia dei diritti e delle prerogative del consiglio comunale di Filadelfia.

      Nessuna violazione ripetuta di regolamento vi è mai stata; nessuna proposta o attività estranea alle competenze consiliari vi è stata; nessuna compromissione della funzionalià dei lavori consiliari; nessuna azione di controllo politico è stata mai esercitata nell’attività della presidenza;

e pertanto, a nostro avviso, le motivazioni addotte sono prive di consistenza.

 

* * *

Il Presidente del Consiglio, in vero, ha sempre lavorato cercando di ripristinare il dialogo tra le varie componenti del consiglio, attraverso la convocazione e la trattazione di tantissimi argomenti nelle riunioni delle varie conferenze dei capigruppo, dove si sono discussi e poi approvati in consiglio le modifiche : allo Statuto Comunale, ai numerosi regolamenti ed altro. Riconosciamo in lui la capacità di mediare e di permettere una più ampia discussione sui punti all’ordine del giorno, garantendo il diritto di tutti i consiglieri e soprassedendo, a volte, anche a discapito della maggioranza, ad intemperanze verbali a volte anche offensive.

Per tutti i motivi sopra esposti, in via preliminare e nel merito, il Gruppo del Partito Democratico rigetta in quanto inammissibile la proposta di sfiducia ritenendola di natura prettamente politica;

rigetta la richiesta di decadenza e/o revoca in quanto mancante dei necessari requisiti statutari e/o regolamentari e nel merito la rigetta in quanto immotivata.

 

 

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