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NOTA GRUPPI UNITI PER CAMBIARE E UDC
Data pubblicazione : 10-12-2012

walter caglioti Dal consigliere comunale Caglioti riceviamo e pubblichiamo la richiesta inviata al Prefetto di Vibo Valentia

a S. E . il Signor Prefetto
di Vibo Valentia


Oggetto: richiesta attivazione procedura ex articolo 142, punto 2, decreto legislativo 18 agosto 2000 n 267

I sottoscritti capo gruppi consiliari di minoranza segnalano, per quanto di ulteriore competenza, alla S.V Ill.ma la violazione, da parte dell’amministrazione comunale di Filadelfia, delle disposizioni di cui agli articoli 193 e 194 decreto legislativo del 18 agosto 2000 n 267 per avere dato atto nella seduta consiliare del 28 settembre 2012 “della insussistenza della necessità di assumere provvedimenti rivolti al riequilibrio della gestione di competenza” non tenendo conto della segnalazione di un responsabile area dell’esistenza di spese non preventivamente impegnate e tali da far prevedere, se dovute, l’ipotesi di uno squilibrio di bilancio.
Premesso :
   che con nota protocollo 7673 del 21 settembre 2012 a firma del signor Presidente del Consiglio Comunale veniva disposta la convocazione del consiglio comunale per la data del 28 settembre ore 16,00 in prima convocazione e eventualmente il 29 settembre ore 16,30 in seconda convocazione con, tra gli altri, nell’ordine del giorno il seguente punto:  Att. 193 D.lgs 267/2000 - Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2012
    che nella seduta del 28 settembre 2012 Il consiglio comunale con la presenza dei soli consiglieri di maggioranza viste le comunicazioni dei responsabili area tecnica, finanziaria, tributi e amministrativa, inerenti l’attestazione dell’inesistenza di debiti fuori bilancio, la relazione tecnica predisposta dal responsabile del servizio finanziario, e la relazione del revisore dei conti, deliberava di “dare atto della attuale insussistenza della necessità di assumere provvedimenti rivolti al riequilibrio della gestione di competenza e dei residui come previsto dall’articolo 193, comma 8, del TUEL legge 267 del 18/8/2000
    che l’articolo 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio - dispone: omississ.. 2. con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo …..omississ 4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo
     che ai sensi dell’articolo 194 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio - 1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza…omississ….
Considerato
     che con nota del 1 ottobre 2012, regolarmente presentata al protocollo in pari data, i consiglieri di minoranza chiedevano:
1) se risulta essere stata operata la riduzione delle originarie arre di ripartizione degli affari dell’ente da 5 (cinque) a 3 (tre)
2) in caso di risposta negativa al precedente punto 1 si chiede di sapere: a) quali le motivazioni alla mancata allegazione alla documentazione presentata per il consiglio comunale del 28 settembre c.a. relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2012 delle relazioni dei responsabili Area Polizia Municipale e Area Scolastica, Sociale e Culturale b) se corrisponde al vero che il responsabile area scolastica,sociale e culturale abbia provveduto all’acquisizione al protocollo dell’ente della propria relazione e comunicazione debiti fuori bilancio
3) in caso di risposta positiva al precedente punto 2 lettera b) si chiede espressamente di accedere agli atti relativi nei giorni e negli orari che saranno comunicati e/o, anche in alternativa, il rilascio di copia della documentazione relativa al richiamato punto 2 lettera b).
     che la richiesta di cui sopra veniva ulteriormente presentata, ma nella forma di interrogazione, e assunta al protocollo dell’ente al n 7965 del 3 ottobre 2012, a firma del capogruppo di minoranza Uniti per Cambiare .
     che, nelle more di risposta alla richiesta di acceso agli atti e dell’interrogazione di cui ai punti precedenti, il capo gruppo di minoranza Uniti per Cambiare, apprendeva direttamente dal responsabile area scolastica e culturale della presentazione di nota assunta al protocollo dell’ente n 7760 del 25 settembre 2012 e diretta al responsabile dell’area finanziaria e p.c. all’assessore al bilancio a riscontro della nota prot. 7506 del 14/09/2012 con la quale il responsabile area finanziaria chiedeva, ai sensi e per gli effetti di legge, ai vari responsabili di servizio “notizie relative ad eventuali debiti fuori bilancio o comunque di spese non preventivamente impegnate, ovvero dati, fatti o situazioni tali da far prevedere l’ipotesi di uno squilibrio di bilancio
     richiesta copia della sopra richiamata nota 7760 del 25 settembre a firma dal responsabile area scolastica e culturale dalla stessa è emerso che :
in data 4 settembre 2012 prot. n. 7051 è stata presentata dal signor Pileggi Francesco residente a Lamezia Terme in via Materazzo n 27, una richiesta di pagamento di n 2 fatture (che si allegano in copia) quale corrispettivo per la conduzione di laboratori teatrali e la realizzazione dei rispettivi spettacoli effettuati negli anni 2008 e 2009 ( COME L’ACQUA e BLU ATTESE). Questo Ufficio non può procedere alla liquidazione delle suddette fatture, il cui importo complessivo ammonta a € 16.870,00 poiché non sono stati assunti i relativi impegni di spesa. Da un attento esame di tutti gli atti de quo, risulta che, con deliberazioni di GM n 52/08 e n 101/09 è stato dato incarico al signor Pilieggi di realizzare attività teatrali estive rispettivamente per gli anni 2008-2009demandando ai responsabili di servizio gli atti consequenziali. Inoltre risultano regolarmente presentate dal signor Pilieggi (prot. n 7243/07 e n 2573/09) due proposte progettuali di continuazione del laboratorio teatrale per gli anni 2008-2009 con quantificazione unilaterale dei costi, ma non c’è nessun provvedimento di approvazione da parte dell’Ente
    che alle richieste da parte dei consiglieri di minoranza rispondeva l’assessore al bilancio con due note del 12 ottobre 2012, una della quali trasmessa, stranamente, anche alla S.V, prot. 8120 e 8128 specificando che:
Per quanto riguarda la mancata allegazione alla documentazione presentata per il Consiglio Comunale del 28.settembre c.a. delle relazioni dei responsabili dell'area della polizia municipale e area scolastica ,sociale e culturale,si precisa che alla data del 20.9.2012 ,termine fissato dal responsabile del servizio finanziario per l'istruttoria della deliberazione,non erano pervenute agli atti dell'Ente proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio da parte dei suddetti responsabili.
Per completezza di esposizione si precisa quanto segue:
Con nota n. prot. 7506 del 14.9.2012 (all. 1) il responsabile del servizio finanziario ha inoltrato a tutti i responsabili richiesta di specifica attestazione riguardante i seguenti aspetti: 1) debiti fuori bilancio; 2) esistenza di fatti o situazioni che possono far prevedere squilibrio di bilancio.
Nell'ipotesi di esistenza di debito fuori bilancio per i quali sussistono i requisiti di riconoscibilità,il responsabile del servizio ne attesta l'esistenza e ne propone l'approvazione. Con la nota suddetta il responsabile del servizio finanziario chiedeva il riscontro alla stessa nei termini del 20.9.2012, al fine di condurre con dovuto anticipo il reperimento dei fondi con i quali far fronte alle spese,verificare la congruenza della somma richiesta, la correttezza fiscale e la eventuale prescrizione o decadenza delle somme delle quali si propone il riconoscimento.
Entro il termine suddetto non risultavano prevenute le relazioni del responsabile della polizia e dei servizi scolastico,culturale e sociale. Il responsabile del servizio finanziario teneva conto delle uniche relazioni pervenute ed effettuava la propria relazione,alla luce dei dati in suo possesso.
In data 21.9.2012 è stato convocato il Consiglio Comunale del 28.9.2012, con il deposito contestuale degli atti.
Successivamente,in data 25.9.2012,risulta pervenuta ,con notevole ritardo rispetto ai tempi previsti,una nota del responsabile del servizio (all. 2) nella quale lo stesso si limita a comunicare l'esistenza di una fattura ed una parcella ,collegate ad una attività teatrale non approvata né concordata con l'amministrazione comunale, per il quale non attesta la riconoscibilità, né propone il riconoscimento.
In relazione a quanto esposto appare chiaro che si tratta di una situazione che necessita di ulteriore istruttoria,che verifichi la ricorrenza dei requisiti di riconoscibilità,stante la necessità di portare in approvazione atti completi istruiti, definiti nel loro ammontare e conformi alla normativa fiscale, antimafia, di tracciabilità, onde evitare di pagare somme non dovute

La risposta dell’assessore appare infondata in diritto e tendente, a dir poco irresponsabilmente, a sminuire una situazione grave e di potenziale pericolo per la già precaria situazione finanziaria, ennesima riprova da parte della maggioranza. di “comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria rilevanti ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 1, comma 168,della legge 266/2005 e di situazioni che, in assenza di misure correttive, possono condurre alle conseguenze previste dall’art. 6, comma 2 del d.lvo 149/2011” come ha avuto modo di rilevare da ultimo la Corte dei Conti sezione regionale di controllo della Calabria nella deliberazione n 40 dell’ 11 maggio 2012.
O come evidenziato, da ultimo, dal locale revisore dei conti che nel relazionare alla S.V. in data 15 ottobre 2012 dichiarava : “gli esiti di tale verifica non hanno evidenziato gravi irregolarità contabili,tuttavia hanno messo in evidenza talune criticità di carattere gestionale ed alcuni comportamenti che, alla luce della evoluzione normativa in materia, non appaiono in linea con una sana gestione finanziaria e che se non opportunamente corrette potrebbero far temere rischi per gli equilibri futuri di bilancio
La richiesta di pagamento in oggetto attiene ad una parcella per € 7.000 n 001/09 del 15 maggio 2009 assunta al protocollo dell’ente al n 2574 il 30 marzo 2009 e a fattura di importo pari ad € 7070 presentata al protocollo dell’ente il 4 settembre 2012 al n 7053.
Vi era, contrariamente a quanto sostenuto dall’assessore al bilancio, il tempo per istruire la pratica considerando che, tra l’altro, nell’anno in corso i termini per la salvaguardia degli equilibri di bilancio anno 2012 erano stati prorogati al 30 novembre e che, in ogni caso, come meglio approfondiremo nel prosieguo, “l’ufficio competente deve operare un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, non limitandosi a operare alle scadenze previste dall’art. 193 del TUEL,” ( cfr Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Campania deliberazione n 34/2009C)
La risposta dell’assessore appare palesemente in contrasto con le stesse norme che regolano i riconoscimenti di, eventuali, debiti fuori bilancio:
    in base alla normativa vigente gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento e l'attestazione della relativa copertura finanziaria e, recependo l'elaborazione giurisprudenziale della Corte dei Conti, si ritiene sanabile la spesa, in particolare per quello che ci interessa, ex articolo 194 punto 1 lettera e), assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i processi di spesa degli enti locali nei limiti della utilitas e dell'arricchimento dell'ente. (cfr Ministero dell’interno 29 settembre 1993 F.L. 21/1993).
    l'elemento caratterizzante l'utilità pubblica è l'individuazione dell'apprezzamento del requisito della vantaggiosità pubblica. Sono da qualificarsi di per sé utili e vantaggiose le spese specificatamente previste per legge, nonché quelle strettamente connesse a funzioni pubbliche obbligatorie per legge da attuarsi secondo scelte discrezionali dell'amministrazione locale.
    l'arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto che ha fornito beni e servizi, da indennizzare nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'ente. (cfr Osservatorio Finanze e Contabilità enti locali principio contabile n 2/98 e, Corte dei Conti sezione regionale di controllo regione Veneto delibere 159/2009 PAR, 156/2009/PRSP e 107/2009/PRSP , in dottrina, E. Puzzola)
    il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta all'organo consiliare, che procedere a sanare le spese assunte senza impegno, verificando che ciò non pregiudichi gli equilibri di bilancio, con la procedura di cui all’articolo 193 punto 2 dlvo 267/2000, ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L., contestualmente alla delibera consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio o con diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità (cfr Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Toscana delibera n 132/2010 e TAR Puglia Bari sez III 2 novembre 2004 n 5671)
   l'attribuzione al consiglio dell'ente di riconoscere la legittimità della spesa fuori bilancio risponde alla duplice esigenza di dotare tale organo della piena conoscenza, conferendogli l'assoluta responsabilità della decisione, ma anche di permettere al medesimo la valutazione sul fine pubblico conseguito (utilitas) e sulla condotta dell'amministratore che quel debito ha originato con un atto, un provvedimento, un fatto, un comportamento, anche omissivo (cfr TAR Lazio sez II 15 giugno 2005 n 4924 e, in dottrina, E. Cuzzolla)
   ai fini del riconoscimento della legittimità della spesa da parte dell’Ente il Ministero dell’Interno, con circolari n. F.L. 22/89 e F.L. 21/93, ha indicato i caratteri specifici che il debito deve avere: a) Certezza, cioè effettiva esistenza dell’obbligazione di dare; b) liquidità, nel senso che deve essere individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l’importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico; c) Esigibilità, nel senso che il pagamento non deve risultare dilazionato a causa di un termine o subordinato a condizione
    il richiamato articolo 193, TUEL non pare lasciare dubbi circa il carattere vincolante sull’attività di riconoscimento configurando un obbligo e non una facoltà a carico dell’ente, infatti l’atto di riconoscimento del consiglio è un atto dovuto e vincolato (cfr Cass. Civ., Sez. I, 16/6/2000 n. 8223) quindi, a nostro modesto parere, gli organi di giunta e i responsabili di area non possono arbitrariamente, come nel caso in oggetto, ritardare l’esame, da parte del Consiglio Comunale, delle c.d. spese sospette mettendo così in repentaglio la stabilità contabile dell’ente.
    con specifico riferimento alle misure correttive che l’organo consiliare deve adottare ex art. 193 del menzionato d.lgs. n° 267 del 2000 “al fine di garantire la necessaria tempestività nell’adozione dei provvedimenti necessari di riequilibrio e copertura dei debiti fuori bilancio l’ufficio competente deve operare un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, non limitandosi a operare alle scadenze previste dall’art. 193 del TUEL, che costituisce momento di controllo obbligatorio da garantire in ogni caso indipendentemente dal verificarsi di situazioni di disequilibrio o di formazione di debiti fuori bilancio. Il principio dell’economicità della gestione richiede che le verifiche previste dall’art. 193 dell’ordinamento siano immediatamente effettuate, evitando la maturazione di interessi e penalità a carico dell’ente. Il funzionario e/o l’amministratore che sia a conoscenza dell’esistenza di una possibile situazione di debito fuori bilancio è tenuto a informare con immediatezza il responsabile del servizio economico finanziario che deve attivare il procedimento previsto dalla legge senza ritardo” ( cfr Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Campania deliberazione n 34/2009C), ricordiamo che una delle richieste, la parcella 01/09 è stata presentata e assunta al protocollo dell’ente addirittura in data 30 marzo 2009!!!!.
     che nell’ipotesi di mancato riconoscimento di cui all’art. 194 comma 1 lettera e) il rapporto contrattuale con il terzo intercorre unicamente tra il funzionario o l’amministratore che ha autorizzato la spesa (Cassazione Civile sez III sentenza 14 gennaio 2001 n 352)
     che i sopra indicati principi a garanzia di una sana gestione finanziaria dell’ente devono trovare immediata applicazione ogni qual volta l’ente si trovi in presenza di un’obbligazione assunta in violazione delle regole di contabilità pubblica, che comportano consequenziali e precisi obblighi e, connesse, responsabilità a carico di soggetti investiti di pubbliche funzioni, a tutela del rispetto del principio di legalità dell’azione amministrativa nonché dei principî di competenza, di annualità, di universalità e di veridicità del bilancio d’esercizio riconducibili all’art. 162, primo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000 n° 267.
Tanto premesso, dedotto e considerato
Si chiede
Voglia la S.V. Ill.ma, stante la palese violazione di legge posta in essere, valutare se sussistono le condizioni di cui al disposto 142 TUEL punto 2 e provvedere per quanto riterrà di ulteriore competenza
Con Osservanza
Filadelfia 10 dicembre 2012

          Il capogruppo Uniti per Cambiare                                       Il capogruppo UDC
               Caglioti Gaetano Water                                                  Diaco Salvatore

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