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IMPIANTI FOTOVOLTAICI ED EOLICI NELLA CATEGORIA D/1 DEL CATASTO
Data pubblicazione : 08-06-2011

Impianto fotovoltaico Anche i moduli fotovoltaici saranno soggetti all’accatastamento. Lo stabilisce l’Agenzia del Territorio, secondo cui gli impianti fotovoltaici ed eolici devono essere accatastati nella categoria D/1, “opifici”, con attribuzione di rendita.

Con la risoluzione n. 3/T del 6 novembre 2008, i moduli fotovoltaici sono definiti “unità immobiliari”, pertanto, una volta costruita la centrale solare sulla copertura di un edificio, è necessario accatastare in primis il lastrico solare, attribuendogli rendita pari a zero.
Quando l’impianto è completo, deve essere iscritto nel catasto nella categoria D/1 con rendita pari a circa 2 euro per metro quadro.
Se invece l’impianto è realizzato a terra, la superficie rientra nella classifica di “ente urbano”, il reddito è pari a zero e l’impianto segue le stesse regole su indicate.
Questa stessa procedura di accatastamento, riguarda anche gli impianti realizzati dagli imprenditori agricoli sui loro terreni. La rendita del terreno su cui poggia l’impianto è azzerata e l’impianto è iscritto nella categoria D/1.
In questo modo, però, sugli impianti scatta l’imponibilità dell’Ici, da cui sono esenti soltanto impianti di piccole dimensioni situati sugli edifici, destinati alla produzione di energia elettrica a fini domestici.
L’imponibilità Ici è valida anche per i generatori di energia da fonte eolica, in quanto considerato opificio, oggetto di due circolari dell’agenzia del Territorio, la n. 4/T/06 e la 14/T/07. La produzione di energia è considerata fonte di reddito.

 

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