Elettorale

Modulistica per iscrizione Albo Scrutatori, Presidenti di seggio e Giudici popolari

 

ISCRIZIONE VOLONTARIA ALL'ALBO DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO ELETTORALE

L'Albo degli scrutatori viene formato a seguito di iscrizione volontaria da parte di soggetti interessati a ricoprire la funzione di scrutatore. In occasione di elezioni gli scrutatori vengono sorteggiati in presenza della Commissione Elettorale Comunale tra gli iscritti all’albo che hanno reso la loro disponibilità. 


Modalità
Per essere iscritti all'Albo occorre presentare una richiesta scritta al Comune di residenza, personalmente, presso l'ufficio elettorale ove si compilerà una domanda con l'autocertificazione di professione e titolo di studio, oppure per posta o per fax, inviando la domanda in allegato compilata e corredata della copia di un documento d'identità.

 

Requisiti
• essere elettore del Comune

• non avere superato il settantesimo anno di età

• aver assolto agli obblighi scolastici

 

Esclusioni
Sono esclusi dalla funzione di Scrutatore di seggio elettorale:

• coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età

• i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti

• gli appartenenti alle Forze Armate in servizio

• i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti

• i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali

• i candidati alle elezioni per le quali si svolga la votazione.

 

Periodo
Iscrizioni dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno. Una volta iscritti, non occorre rinnovare l'iscrizione l'anno successivo. L'iscrizione effettiva avviene entro il mese di gennaio successivo. Se il richiedente non può essere iscritto, gli vengono comunicate le motivazioni, con lettera al suo domicilio. 

 

Informazioni utili

Coloro che non intendono più svolgere la funzione di scrutatore possono richiedere la cancellazione dall'albo, con domanda scritta, entro il mese di novembre di ogni anno.

 

Normativa di riferimento

Legge 95/89 e Legge 53/90 modificate dall'art. 9 legge 120/99

 

ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

E' un elenco di nominativi che l'ufficio Elettorale aggiorna ogni anno. L'Albo aggiornato viene trasmesso alla Corte d'Appello di Catanzaro che, in occasione di ogni elezione, provvede a nominare i Presidenti di seggio elettorale tra coloro che sono iscritti. 

 

Modalità di richiesta

Per essere iscritti all'Albo occorre presentare una richiesta scritta al Comune di residenza, personalmente presso l'ufficio elettorale ove si compilerà una domanda con l'autocertificazione di professione e titolo di studio, oppure per posta o per fax inviando la domanda in allegato compilata e corredata della copia di un documento d'identità. 

 

Requisiti
• essere elettore del Comune

• non avere superato il settantesimo anno di età

• essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore 

 

Esclusioni
Sono esclusi dalla funzione di Presidente di seggio elettorale:

• coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età

• i dipendenti del Ministero dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti

• gli appartenenti alle Forze Armate in servizio 

• i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti

• i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio  presso gli Uffici Elettorali Comunali

• i candidati alle elezioni per le quali si svolga la votazione. 

 

Periodo
Dal 1 al 31 ottobre di ogni anno.

Una volta iscritti, non occorre rinnovare l'iscrizione l'anno successivo.

Se il richiedente non può essere iscritto, gli vengono comunicate le motivazioni, con lettera al suo domicilio. 
Coloro che non intendono più svolgere la funzione di Presidente devono richiedere la cancellazione dall'albo alla Corte d'Appello di Catanzaro trasmettendone copia per conoscenza all'Ufficio Elettorale con domanda scritta, entro il mese di ottobre.

 

ALBO DEI GIUDICI POPOLARI

 

I Giudici Popolari fanno parte del Collegio giudicante delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello. Ogni due anni, negli anni dispari, l'Ufficio elettorale ha il compito di iscrivere a richiesta o d’ufficio, negli Albi dei Giudici Popolari, tutti i cittadini residenti che nell'anno abbiano compiuto o debbano compiere il 30° o il 31° anno di età  e che siano in possesso dei requisiti prescritti. Quando l'Ufficio elettorale ha aggiornato gli elenchi con le nuove iscrizioni e gli elenchi delle cancellazioni di chi ha perduto i requisiti o ne abbia fatto richiesta, li trasmette al Tribunale che aggiorna gli Albi propriamente detti in suo possesso. 


Modalità 
Per essere iscritti all’Albo occorre presentare una richiesta scritta al Comune, Ufficio Elettorale, di residenza, allegando copia del documento d’identità e del titolo di studio, personalmente  oppure per posta,  fax od interposta persona, allegando copia di documento d'identità.

 

Requisiti

Albo dei Giudici Popolari per la Corte d'assise:

• residenza anagrafica nel Comune

• cittadinanza italiana

• godimento dei diritti politici

• buona condotta morale

• età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65

• aver assolto alla scuola dell'obbligo.

 

Albo dei Giudici Popolari per la Corte d'assise d'Appello:  

• residenza anagrafica nel Comune

• cittadinanza italiana

• godimento dei diritti politici

• buona condotta morale

• età non inferiore ad anni 30 e non superiore ad anni 65

• diploma di scuola media superiore, di qualsiasi tipo.


Esclusioni 
Sono esclusi dalla funzione di Giudice Popolare: 

• i Magistrati ed i funzionari in attività di  servizio appartenenti o addetti all'Ordine Giudiziario

• gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio

• i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.


Periodo
L'aggiornamento viene effettuato negli anni dispari dal 1 aprile al 31 luglio. Una volta iscritti, non occorre rinnovare l'iscrizione. 

 

Normativa di riferimento

Legge  10 aprile 1951, n. 287 ; Legge 405/1952, art. 3, Legge 1441/1956 art. 27.

 

  1. Domanda per Presidente di seggio elettorale
  2. Domanda per Scrutatore di seggio elettorale
  3. Domanda giudici popolari
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